venerdì 8 gennaio 2010

Galatina in Movimento...per il territorio : Via al bonus fiscale per promuovere all'estero i beni agricoli di qualità


Al via il credito d'imposta per la promozione estera dei beni agricioli di qualià; con la pubblicazione in G.U n. 3 del 05 gennaio 2010 del decreto interministeriale 24 luglio 2009 è operativa l'agevolazione introdotta dalla Finanziaria per il 2007 e destinata agli operatori impegnati nella produzione agroalimentare che si rivolgono ai mercati esteri. Ora, entro 30 giorni dovrà essere predisposto il modello per inoltrare la richiesta al ministero delle politiche agricole. Il bonus si rende applicabile a fronte di investimenti in attività dirette in stati esteri, non necessariamente membri Ue, volti a promuovere l'acquisto da parte di operatori economici e consumatori, di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, appositamente individuato (art. 32 del regolamento Ce n. 1698/2005) a condiziane che la promozione e il prodotto non sia specificatamente associato a un singolo marchio commerciale o a una impresa.
Tre le categorie di imprese chè possono accedere al credito d'imposta: innanzitutto le imprese, di qualsiasi dimensione, che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; si tratta di prodotti agroalimentari quali pesci, crostacei, latte, uova, legumi, ortaggi. Anche le imprese che producono prodotti agroalimentari non compresi nel predetto allegato I, possono beneficiare del bonus in forme diverse e in funzione della loro dimensione; privilegiate, ovviamente, sono le piccole e medie imprese.
L'agevolazione consiste nella concessione, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per gli anni 2008 e 2009, di un credito d'imposta nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. L'importo è determinato sullà base dell'incremento annuo degli investimenti e delle spese agevolabili rispetto alla media degli stessi realizzati negli ultimi tre periodi di imposta. In sostanza, per le piccole e medie imprese che producono prodotti non ricompresi nell'allegato I il credito d'imposta è commisurato al 50% dell'incremento delle spese sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nonché le spese sostenute per servizi forniti da consulenti esterni per l'assistenza tecnica, con esclusione dei servizi continuativi o periodici e connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, in occasione della prima partecipazione a una determinata fiera o esposizione.
Per le imprese (piccole, medie o grandi) che producono prodotti di cui all'allegato I, e per le grandi imprese che invece non producono tali generi di prodotti, il credito è tarato sul 50% dell'incremento degli investimenti in attività quali le campagne pubblicitarie e di promozione, fiere, manifestazioni, esposizioni, e altre azioni di comunicazione diretta rivolte ai consumatori o agli operatori stranieri. In ogni caso sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti connessi all'esportazione se realizzati da grandi imprese non impegnate in produzioni di cui all'allegato I.
La richiesta va inoltrata, con apposito modello da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto ossia dal 5 gennaio 2010, al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; le istanze, esaminate in ordine cronologico, fino a esaurimento dei fondi stanziati, saranno seguite da una risposta, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti o per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il credito riconosciuto deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato, esclusivamente in compensazione. La revoca o la rideterminazione del credito a seguito di controlli da parte del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate che procede al recupero, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito di imposta è revocato o rideterminato.
(di Felicioni Alessandro - Italia Oggi)

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