martedì 12 gennaio 2010

Galatina in Movimento .... per il territorio : Aiuti per riassumere in stand by



Occupazione

Le misure varate nel 2009 per incentivare il reimpiego di chi ha perso il posto attendono l'attuazione degli aiuti per riassumere in stand by. Operative le vecchie disposizioni a sostegno dei disoccupati da 24 mesi.


L'ALTRA OPPORTUNITÀ

Tutti i datori di lavoro possono attingere anche alle risorse per il reinserimento degli iscritti nelle liste di mobilità. Sono molte le misure in campo per incentivare il reimpiego dei lavoratori che hanno perso il lavoro, anche se quelle emanate nel corso del 2009 sono bloccate in attesa delle disposizioni attuative. E quanto emerge dalla ricognizione (illustrata in questa pagina) diretta a fare il punto della situazione sulle iniziative per sostenere l'occupazione in questa fase di recessione.
Nel corso del 2009, in particolare, sono stati disposti sei provvedimenti di questo tipo, tutt'ora in attesa di essere applicati. Si tratta della legge 33/09 che ha previsto un nuovo beneficio per i «datori di lavoro che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo i della legge 23 luglio 1991, fl. 223», che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla stessa legge n. 223. I datori di lavoro sono stati di fatto impossibilitati ad applicare questa disposizione nel 2009. Il beneficio è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Anche la legge 102/2009 (articolo i, comma i), prevede che le imprese possano utilizzare lavoratori che percepiscono un sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione connessa all'attività di lavoro. Anche qui si è in attesa di un decreto ministeriale.
Infine, la Finanziaria 2010. Sono previsti quattro nuovi interventi che incentivano l'occupazione; tutti non automaticamente applicabili perché in attesa di conoscere le modalità applicative.
Per la generalità dei datori di lavoro (compresi i professionisti), invece, è operativa la vecchia norma contenuta nell'articolo 8. comma 9 della legge 407/90 che incentiva l'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o che dallo stesso periodo risultino sospesi e beneficiari di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il beneficio consente di ridurre il carico contributivo di competenza dell'azienda per 36 mesi nella misura che va dal o al 100% in funzione del territorio in cui si opera.
Sempre per tutti i datori di lavoro è presente anche l'altra vecchia disposizione che incentiva l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che percepiscono la relativa indennità (articolo 8, comma4, legge 223/91). Il beneficio è costituito dalla concessione di un contributo mensile pari al 50% dell'indermità che sarebbe spettata al lavoratore e per la relativa durata.
In questi casi, peraltro, il datore di lavoro che assume un lavoratore dalle liste di mobilità può cumulare anche il beneficio costituito dalla quota contributiva pari al 10 per cento.
L'assunzione dalle liste di mobilità presuppone un precedente licenziamento da parte di un'impresa rientrante nel campo di applicazione della legge 223/1991 (almeno i dipendenti) ovvero imprese con un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti che in deroga alle ordinarie regole consentono al lavoratore di iscriversi nelle liste di mobilità senza percepire l'indennità.
Ma non è tutto. La generalità dei datori che assumono lavoratori beneficiari della Cigs da almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da aziende in Cigs da almeno 6 mesi, possono beneficiare di un contributo mensile, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore e per la residua durata. Soprattutto questa disposizione sembra adattarsi alla situazione di crisi che stanno vivendo le aziende.

L'agevolazione si applica, in via sperimentale e in ogni caso, fino aL 31 dicembre 2010.

1.200 euro per ogni assunto a tempo indeterminato o a termine per almeno 2 anni 1800 euro per ogni assunto con contratto a termine tra uno e due anni e tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione' a tempo indeterminato/inserimento/a termine per almeno un anno di disabili

È necessaria l'assunzione a tempo indeterminato anche part-time. L'assunzione non deve intervenire in sostituzione di lavoratori a qualsiasi titolo cessati nei 6 mesi precedenti. Durata da 18 a 24 mesi se il contratto è, rispettivamente, a tempo indeterminato o determinato anche part-time. Il beneficio spetta fino a 12, 24 o 36 mesi in funzione dell'età o del territorio di appartenenza. Il beneficio spetta fino a 9, 21 o 33 mesi in funzione dell'età o del territorio di appartenenza. Il contratto deve essere a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore deve fruire della Cigs al momento dell'assunzione. Il beneficio è in attesa delle disposizioni di attuazione. Non è prevista una particolare tipologia di contratto da adottare. Mancano le disposizioni attuative e il beneficio è concesso a domanda con le modalità rinviate ad un DM attuativo. È necessario il contratto a tempo pieno e indeterminato.


di De Fusco Enzo (Sole 24 Ore )

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