venerdì 1 marzo 2013

Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo



Sindaco, Assessori e Consiglieri entro poche settimane dovranno dichiarare patrimonio e redditi.

La legge 07/12/2012 n. 213 prevedeva l' entrata in vigore dal 2015 ma approvando un emendamento a firma di tutti i componenti della Commissione Bilancio (Amante, Congedo, Pepe, Sabella, Tempesta) il Consiglio Comunale anticipa tale obbligo già dal 2014.



                                          









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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il D.L. n. 174/2012, come convertito dalla Legge n. 213/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” rende obbligatoria l’attivazione delle seguenti forme di controllo interno: di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari nonché, a decorrere dall’anno 2015 per gli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, strategico, sulle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati;

Rilevato che il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, riconosce alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall’articolo 117, comma 6, della Costituzione “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, nonché dall’articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

Considerato

- che l’attivazione dei controlli interni costituisce un importante strumento per l’accrescimento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, nel contempo, per il contenimento della spesa e il rispetto della legalità;
- che, al fine di dare un assetto organico ai controlli interni e stabilire adeguate forme di coordinamento ed interrelazione, è opportuno che la disciplina sia contenuta in un regolamento unitario, ferma restando la specificità del controllo sugli equilibri finanziari;

Tenuto conto:

- che occorre garantire la concreta attivazione in modo coordinato delle varie forme di controllo interno sopra richiamate, ognuna delle quali copre un versante specifico della attività amministrativa;
- che le esigenze di coordinamento appaiono egualmente rilevanti al fine di garantire il dispiegamento in modo armonico delle potenzialità insite nella attivazione dei controlli interni;
- che le informazioni fornite attraverso l’attivazione di questi strumenti sono particolarmente utili agli Organi di Governo, per la migliore programmazione delle proprie scelte, ai Dirigenti, per lo svolgimento dei propri compiti gestionali, affinché siano improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, agli organismi di controllo e, segnatamente, al Nucleo di Valutazione (o OIV), per la valutazione delle attività svolte dai dirigenti, ed all’Organo di Revisione per la verifica della gestione, con specifico riferimento a quella finanziaria;

Rilevato:

- che la norma prevede espressamente che i soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema dei controlli interni sono il segretario, il direttore generale (ove presente), i dirigenti/responsabili e gli organismi di controllo;
- che degli esiti delle attività di controllo, attraverso specifici reports, devono essere informati gli organi di governo dell’Ente, affinché gli stessi siano posti nelle condizioni di conoscere l’andamento effettivo della gestione e di programmare e/o ridefinire adeguatamente le proprie scelte;

Considerato

- che l’individuazione dei soggetti responsabili delle varie forme di controllo interno è definita direttamente dal legislatore per quelli di regolarità amministrativa (il segretario), sugli equilibri finanziari (il dirigente/responsabile del servizio finanziario) e strategico (il direttore generale o, ove assente, il segretario), mentre per le altre forme di controllo interno la scelta è rimessa alla autonomia organizzativa dell’ente;
- che, del pari, è rimessa all’autonoma determinazione del Comune sia la strutturazione dei controlli interni che la periodicità dei controlli stessi, con il vincolo sostanziale che degli esiti debba essere informata la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per la formulazione del proprio giudizio sulla gestione dell’ente;
- che altrettanto autonoma è la definizione delle modalità di utilizzazione degli esiti dei controlli interni;

Ritenuto

- che la scelta dei soggetti responsabili, per la parte rimessa alla autonomia dell'ente, vada effettuata tenendo conto di criteri di competenza e della necessità di garantire il massimo di unitarietà e coordinamento;
- che è necessario che la strutturazione dei controlli interni garantisca il raggiungimento contemporaneamente del risultato di una acquisizione ampia di informazioni e di una loro elaborazione analitica, gravando il meno possibile in termini di spesa e di utilizzazione del personale;
- che appare preferibile prevedere una periodicità semestrale della definizione dei reports, sia perché ritenuto arco temporale adeguato, ma anche al fine di mantenere il collegamento con il monitoraggio della Corte dei Conti e per non gravare di un nuovo e rilevante impegno le strutture amministrative;
- che è necessario che tutti i soggetti previsti dal legislatore partecipino attivamente ai controlli interni e che gli organi di governo ne analizzino gli esiti, anche attraverso specifiche sessioni consiliari, che possono essere collegate alla approvazione di documenti di programmazione e di controllo quali, rispettivamente, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, la verifica della permanenza degli equilibri di bilancio;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012 ha obbligato gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito “regolamento adottato dal consiglio” entro il 10 gennaio 2013, sanzionando la mancata approvazione entro il termine di novanta giorni dalla data di sua entrata in vigore, con lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D.Lgs. n. 267/2000, previa diffida del Prefetto della provincia al Consiglio medesimo a provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni;

Atteso che il Segretario Generale e il Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura, hanno immediatamente predisposto uno schema di regolamento sul sistema dei controlli interni, del quale la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 1 del 14-01-2013, proponendone l’approvazione al Consiglio Comunale;

Esaminato lo schema di “Regolamento sul sistema dei controlli interni” allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, composto da 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore, secondo le disposizioni normative vigenti, a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.