giovedì 14 gennaio 2010

Galatina in Movimento ..... per il cittadino : Riqualificazione energetica, bonus 55% al via


Dalle nuove rate ai certificati: le novità sulla detrazione per lavori di riqualificazione energetica


Dal 4 gennaio al 31 marzo l'invio delle prime comunicazioni
Dubbi risolti per chi voglia utilizzare senza problemi l'agevolazione fiscale del 55% per questo nuovo anno. Il vademecum dell'Agenzia delle entrate, che ha anche diffuso un provvedimento del direttore Attilio Befera con le specifiche per l'invio dei modelli di richiesta e ha pubblicato on line il software per la compilazione delle comunicazioni, traccia un quadro chiaro delle principali novità introdotte alla luce delle ultime modifiche normative. Seppur infatti i cambiamenti non sono stati drastici, la procedura per usufruire correttamente delle agevolazioni è notevolmente mutata. In tale giungla il contribuente dovrà imparare a muoversi in autonomia onde evitare di incappare in errore.


Principali novità dell'ultimo anno
Le ultime correzioni si riferiscono, soprattutto, all'aspetto procedurale dell'agevolazione: innanzitutto, per i lavori che dovessero protrarsi oltre l'anno d'imposta è stata introdotta, obbligatoriamente, una comunicazione da dover inviare all'Agenzia delle entrate per renderla edotta delle tipologie di interventi già effettuati e delle relative spese sostenute.
Con il provvedimento dello scorso 21 dicembre la stessa ha ribadito che l'invio di tale comunicazione, via web, avrà inizio a partire dal 4 gennaio 2010. Tale invio dovrà avvenire entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Se i lavori dovessero proseguire per più periodi d'imposta, si renderà necessaria la presentazione di tanti modelli quanti saranno i periodi di durata dei lavori. Qualora invece, in un determinato periodo, non siano state sostenute spese di alcun tipo, non si dovrà presentare alcunché. Le prime comunicazioni dunque, per coloro che avessero chiuso i propri periodi di imposta alla convenzionale data del 31/12 e i cui lavori si siano protratti oltre l'anno, dovranno avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2010.
È stata inoltre fissata una rateizzazione della spesa sostenuta (moltiplicata per il 55%) in cinque rate annuali di pari importo modificando la scelta da un minimo di tre a un massimo di dieci anni prevista per il 2008 con rilevanti impatti, evidentemente, in Unico 2010.
In ultimo, ma non per importanza, gli adempimenti necessari per ottenere l'agevolazione fiscale sulle spese energetiche. Tre sono i certificati di cui sarà obbligatorio dotarsi: l'asseverazione, l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L'asseverazione è quel documento rilasciato da un tecnico abilitato che ci permette di dimostrare che l'intervento rispecchia quelli che sono i requisiti tecnici imposti dalla norma. Nel caso in cui si dovessero verificare più interventi sul medesimo edificio, il certificato potrà essere unitario e fornire, complessivamente, le informazioni richieste. Se inoltre, l'intervento in questione fosse di piccola entità (l'esempio è quello della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova a condensazione con una potenza inferiore ai 100 kW), l'asseverazione potrà essere sostituita da una certificazione dei produttori.
Anche la predisposizione dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica, e veniamo così al secondo documento, dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in quanto comprenderà tutti i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio.
In ultimo, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati la quale potrà essere compilata anche dall'utente finale. La scheda, scaricabile consultando l'allegato E del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, contiene i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell'edificio oggetto dell'agevolazione, la tipologia di intervento che è stata eseguita e il risparmio energetico che ne è conseguito. Inoltre, evidentemente, l'importo totale sostenuto con evidenziazione delle relative spese professionali e la somma finale su cui si è calcolata la detrazione.
Per concludere, per gli interventi che si concluderanno nel triennio 2008-2010, sarà necessario trasmettere telematicamente all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, mediante il proprio sito che rilascerà anche ricevuta informatica, copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e scheda informativa relativa agli interventi realizzati.


Soggetti coinvolti
Una precisazione d'obbligo: potrà fruire dell'agevolazione anche colui che non sia il diretto proprietario dell'immobile ma che, in qualche maniera, lo utilizzi. Il riferimento è quindi ai titolari di un diritto reale sull'immobile, ai condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, ai conduttori che vantino un regolare contratto d'affitto o a chi detiene l'immobile in comodato d'uso gratuito. Con riferimento invece agli effettivi proprietari, gli stessi potranno essere indifferentemente residenti in Italia o all'estero.
Oltre alle persone fisiche, l'agevolazione sarà anche spendibile per i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (dunque ditte individuali, società di persone e società di capitali esclusivamente tuttavia, agli immobili strumentali utilizzati direttamente dalla società), per le associazioni tra professionisti e per gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Limitatamente agli immobili appartenenti all'ambito privatistico, il beneficio viene esteso anche ai familiari (per familiari vengono intesi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) che convivano con il possessore o che detengano l'immobile qualora sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.


Le opere agevolabili sono riconducibili a quattro aree
Gli interventi interessati alla riqualificazione energetica sono riconducibili a una delle seguenti categorie: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sugli involucri degli edifici; installazione di pannelli solari; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Se dunque l'intervento oggetto di valutazione non fosse riconducibile a una di queste classi, non si potrà fruire di alcun beneficio. Per ogni categoria viene fissato un tetto massimo di spesa oltre il quale il costo sarà ovviamente sostenibile ma non si produrranno, per l'eccedenza, gli effetti benefici dell'agevolazione.

Andiamo con ordine iniziando a parlare degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti. Sono considerati tali quegli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore almeno del 20% rispetto alle tabelle riportate nell'allegato C del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. In altre parole, parlasi di qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica dell'edificio nel rispetto dei parametri previsti dalla norma. Gli esempi più comuni riguardano la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore o con caldaie a biomasse, gli impianti di rigenerazione e di cogenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione (la detrazione massima concessa ammonta a 100 mila euro).
Con riferimento invece agli interventi sugli involucri degli edifici, il valore massimo alla detrazione fiscale è fissato a 60 mila euro. Trattasi in sintesi di strutture opache orizzontali (pavimenti) o verticali (pareti esterne) oltre che finestre comprensive di infissi qualora vengano rispettati i requisiti di trasmittanza U.
L'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda è valida sia per gli usi domestici che per quelli industriali. Anche in questo caso il valore massimo della detrazione è fissato in 60 mila euro.
In ultimo, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ci si riferisce alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione. Non rientreranno dunque nell'agevolazione l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che non ne disponevano sino a quel momento.


Francesco Campanari ( Italia Oggi Sette)

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