sabato 14 novembre 2009

RIMBORSI IVA SULLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) A RISCHIO COMPENSAZIONE EX ECA.


E’ ormai vicenda nota che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia di tasse per lo smaltimento rifiuti, ha affermato nella sentenza 238/2009 che la tariffa è un tributo e conseguentemente non è soggetta a iva ( calcolata oggi al 10%).
Per circa 15 milioni di famiglie (UD-Utenze Domestiche) si apre la strada dei rimborsi , mentre per le imprese (UND – Utenze Non Domestiche) il discorso rimborsi riguarda soltanto quelle a regime di detraibilità parziale e non anche quelle che hanno sempre potuto detrarre l’iva le quali si potrebbero paradossalmente trovare a doverla riversare all’erario.

Il rimborso è dunque un diritto certo, non lo è però il modo in cui ottenerlo, visto che a circa quattro mesi dalla sentenza comuni e gestori che applicano la TIA non sanno quali comportamenti adottare a fronte delle istanze presentate, il problema ci interessa direttamente in quanto il Ns. Comune già dal 2003 applica la TIA attraverso il gestore CSA spa.
A tutt’oggi l’istanza deve essere presentata per avere diritto al rimborso e in caso di mancata risposta nei 90 giorni successivi alla presentazione, occorre proporre ricorso alla commissione tributaria competente contro il silenzio rifiuto e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto (10 anni).
Sembra però profilarsi una soluzione legislativa che invero potrebbe annullare il diritto al rimborso.
Si tratta di un emendamento al disegno di legge di conversione del dl 135/2009, attualmente in discussione alla commissione Bilancio del Senato, presentato dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (Pdl) il quale prevede che: da un lato venga riconosciuta e confermata la natura tributaria della Tia (con conseguente esclusione da Iva), e dall’altra venga riconosciuta retroattivamente l’applicabilità dell’addizionale ex Eca, nella misura del 10%.
L’addizionale ex Eca applicata alla tassa sui rifiuti fu istituita con RDL 2145 del 30 novembre 1937, l’addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli Enti Comunali di Assistenza
( Eca), con la loro soppressione il prelievo fu incassato direttamente dallo Stato sino al 1996, quando con una nuova legge fu girato ai comuni.
La logica dell’emendamento è quella di maggiorare retroattivamente la Tia del 10% come addizionale exEca, escludendola dall’assoggettamento ad Iva (della stessa quota) ottenendo così una compensazione automatica tra i due tributi, per cui di fatto tramite questo meccanismo gli enti gestori (CSA spa per Galatina) non dovranno procedere al rimborso dell’Iva eventualmente richiesta dagli utenti privati o con un regime di detraibilità dell’Iva parziale, in quanto vi sarebbe una compensazione iva – eca.
Pur condividendo la opportunità di un intervento legislativo riteniamo che questo dovrebbe tendere non a annullare artificiosamente un diritto acquisito come il rimborso, ma a evitare lungaggini e disagi ai cittadini che presumibilmente vedranno trasformarsi le proprie istanze in altrettanti contenziosi presso le commissioni tributarie. Si potrebbe ad esempio pensare ad una riduzione delle prossime fatture in misura pari al rimborso spettante a ciascun contribuente, magari spalmandolo in più anni, per calmierare gli effetti sui bilanci dei comuni e degli enti gestori, rispettando anzitutto il principio sancito dalla Corte Costituzionale e evitando di penalizzare gli utenti per i quali l’iva ha rappresentato un costo.

GALATINA IN MOVIMENTO è a disposizione dei cittadini galatinesi per fornire assistenza gratuita per la richiesta di rimborso. Contattateci alla nostra e-mail galatinainmovimento@gmail.it vi invieremo il modulo per la richiesta del rimborso

Nessun commento:

Posta un commento