mercoledì 25 novembre 2009

Autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di 6,463 MW nel Comune di Galatina


Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,463 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Italgest Photovoltaic S.r.l., con sede legale in Melissano (Le).


REGIONE PUGLIA - IL DIRIGENTE DI SETTORE DETERMINA


ART. 1) Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2) ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Italgest Photovoltaic S.r.l. con sede legale in Melissano alla via Monte Rosa n. 19/D - Z.I., Partita IVA 04170270757 dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di: - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,463 MW, ubicato nel Comune di Galatina (Le); - una linea elettrica interrata MT da 20 kV di connessione in entra - esci dalla linea MT “Nord Industriale”; - una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea MT “Nord Industriale”, alimentata dalla CP Galatina.

ART. 3) La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4) La Società Italgest Photvoltaic S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5) La presente Autorizzazione Unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 6) Di dichiarare l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7) La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione: a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori; b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto; c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07; d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.

ART. 8) Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione, quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto. ART. 9 A norma dell’art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10) La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì: - a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell’art. 2.3.6 comma 3 dell’allegato “A” alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007; - a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico; - a prevedere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; - a depositare presso la struttura tecnica periferica di Lecce, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato; - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale; - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.); - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto d’Impegno. ART. 11) Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (Le). ART. 12) Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

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