giovedì 10 dicembre 2009

Galatina in Movimento......per il cittadino


Tutela dell’ambiente: le novità sulla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica





Come sono state semplificate le detrazioni IRPEF e IRES lorde del 55%, in termini di adempimenti, dagli ultimi provvedimenti legislativi, datati maggio 2009 ed agosto 2009?

Premessa
La detrazione del 55%, prevista dall’art. 1 commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), ha subito dal suo inserimento nel panorama delle agevolazioni fiscali diverse modifiche:
• la legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008):
1. ha prorogato la detrazione per il triennio 2008 - 2010;
2. ha modificato i valori limite che gli impianti devono rispettare;
3. ha agevolato la documentazione richiesta per gli interventi riguardanti la sostituzione di finestre ed infissi, nonche´ l’installazione di pannelli solari;
• il D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/ 2009, ha inserito l’obbligo per i contribuenti che intendono usufruire dell’agevolazione del 55% di inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati ad accrescere l’efficienza energetica degli edifici esistenti i cui lavori comincino in un periodo d’imposta e proseguano in quello successivo. Con apposito provvedimento del 6 maggio 2009, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni che il contribuente dovra` effettuare telematicamente entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese;
• la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha previsto per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale che non e` piu` necessaria la presentazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica ovvero non deve essere piu` inviato all’ENEA l’Allegato A, ma soltanto l’Allegato E;
1. ha semplificato la documentazione attestante la conformita` degli interventi eseguiti e di alcuni impianti installati;
2. ha incluso gli impianti ad acqua e ad aria tra i generatori di calore a condensazione;
3. ha negato la cumulabilita` della detrazione del 55% con il premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia;
4. ha introdotto il nuovo Allegato I, in sostituzione dell’Allegato H, riguardante i coefficienti di prestazione delle pompe di calore ed agli indici di efficienza energetica dei servizi di climatizzazione estiva.
Con il presente articolo ci occuperemo di questo ultimo intervento, ma richiameremo altresı` con alcuni esempi la nuova comunicazione prevista dal provvedimento di maggio 2009 dell’Agenzia delle entrate.



La detrazione del 55% spetta:
• ai soggetti titolari di reddito di impresa che deliberano di sostenere spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti o su parti di edifici esistenti o su unita` immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate 15 luglio 2008, n. 303/E e 1º agosto 2008, n. 340/E hanno chiarito che l’applicazione della detrazione agli immobili di impresa e` da limitare ai soli fabbricati strumentali per destinazione. In presenza di contratti di locazione finanziaria, l’agevolazione del 55% e` riconosciuta all’utilizzatore in base al costo sostenuto dal concedente;


• alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R., non titolari di reddito di impresa, che affrontano le spese per l’esecuzione di interventi sugli edifici esistenti o su parti di edifici esistenti o su unita` immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Quali sono gli interventi agevolati
La legge Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha individuato gli interventi agevolabili ovvero:
• riqualificazione energetica di interi edifici esistenti (art. 1, comma 344): detrazione massima euro 100.000 (55% di euro 181.818,18);
• interventi volti a ridurre la trasmittanza termica (art. 1, comma 345): detrazione massima euro 60.000 (55% di 109.090,90);
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346): detrazione massima euro 60.000 (55% di 109.090,90);
• sostituzione dell’impianto di riscaldamento con posa di caldaia a condensazione (art. 1, comma 347): detrazione massima euro 30.000 (55% di euro 54.545,45).

Cio` che si deve fare per ottenere l’agevolazione
I soggetti indicati per ottenere le agevolazioni di cui al precedente paragrafo devono:
• ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
• procurarsi ed inviare all’ENEA, tramite il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/:
1. la scheda informativa relativa all’intervento effettuato;
2. una copia dell’attestato di certificazione oppure di quello di qualificazione energetica;
• effettuare il pagamento delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione oppure quello del soggetto a favore del quale in bonifico e` predisposto ed il numero di partita IVA. Cio` vale per i soggetti non titolari di reddito di impresa;
• conservare e mostrare, su richiesta degli Uffici finanziari, la prevista documentazione.

Come ripartire la detrazione
L’art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008, ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, la detrazione dall’imposta lorda dovra` essere ripartita in 5 rateannuali di pari importo.Pertanto, la ripartizione risulta cosı` modificata:
• per le spese sostenute nel 2007, 3 rate;
• per le spese sostenute nel 2008, da 3 a 10 rate;
• per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, 5 rate.

La comunicazione all’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, in ossequio a quanto disposto dal D.L. n. 185/2008, ha approvato con apposito provvedimento il modello di comunicazione delle spese di riqualificazione energetica con le relative istruzioni (cfr. Tavola n. 1) con un’esclusiva finalita` di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse.Il Modello, come anticipato all’inizio del presente lavoro, deve essere compilato ed inviato dai contribuenti che intendono usufruire della detrazione IRPEF/IRES del 55% per comunicare le spese, sostenute nel corso dell’anno 2009, relative ai soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.Detto Modello e` scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate e da quello del Ministero dell’economia e delle finanze.Una volta effettuato il download, e` necessario procedere alla compilazione e all’invio telematico all’Agenzia delle entrate o direttamente o avvalendosi del supporto degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 2008, n. 322, ovvero dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro. L’invio telematico deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 dai soggetti con periodo di imposta coincidente devono essere comunicate entro il 31marzo 2010 ed entro il 31 marzo 2011. La mancata acquisizione della comunicazione comporta la decadenza dal beneficio cosı` come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 31 maggio 2007, n. 36/E.Tra l’altro, dal tenore letterale del provvedimento del 6 maggio, non sembrerebbe chiaro se la comunicazione debba essere presentata solo entro 90 giorni dalla fine dell’anno in cui hanno inizio i lavori oppure se debba essere inoltrata anche per le spese sostenute nell’anno in cui hanno termine i lavori. Per la fattispecie in esame, il problema riguarderebbe il 2009 ed il 2010. Nel dubbio, e` preferibile inviare due distinte comunicazioni.

Le modifiche del D.M. 6 agosto 2009
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il citato decreto, ha stabilito che l’asseverazione deltecnico abilitato non e` piu` necessaria in presenza di quella del direttore dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, attestante la conformita` dei lavori al progetto, ovvero quando e` esplicitata nella relazione tecnica ex art. 28 della legge n. 10/1991.La ratio di tale semplificazione risiede nell’intento di eliminare inutili duplicazioni di documenti.Ulteriori facilitazioni sono previste nelle seguenti ipotesi:
• per la sostituzione di finestre/impianti o di alcuni impianti di climatizzazione invernale, la certificazione del produttore delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale non deve piu` essere accompagnata dalla certificazione dei singoli componenti;
• per l’installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, e` considerato sufficiente «un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario», eliminando cosı` la «certificazione di qualita` del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato».
Il decreto del 6 agosto 2009 ha individuato anche i termini da cui trovano applicazione i valori e i metodidi calcolo fissati dall’Allegato I del D.Lgs. n. 192/2005. In particolare, il Ministero ha indicato la decorrenza temporale dei nuovi valori dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, ovvero dal 25 giugno 2009.Con riferimento, poi, agli impianti di climatizzazione invernale, il decreto in esame ha ammesso anche i generatori di calore a condensazione ad aria oltre a quelli ad acqua. Per detti beni, ora bisogna fare riferimento al nuovo Allegato I.Il decreto ha altresı` precisato che, oltre a quanto stabilito dalla normativa gia` in vigore, la detrazione del 55% non e` cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia.Sempre in tema di cumulabilita` , potrebbe sorgere qualche dubbio con la Tremonti-ter che regolamenta la fruizione della «Detassazione degli investimenti in macchinari» in quanto detta norma non prevede limitazioni alla cumulabilita` con altre agevolazioni. Bisogna pero` considerare che la Tremonti-ter e` una disposizione fiscale nazionale e, quindi, in base all’art. 10 del decreto 19 febbraio 2007 la detrazione del 55% «non e` cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi».Pertanto, sulla scorta di quest’ultima considerazione, le due agevolazioni non sono cumulabili, ma alternative tra di loro.Il decreto del 6 agosto 2009 e` stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 26 settembre 2009 e, di conseguenza, non essendo previste altre date, le disposizioni ivi contenute decorrono dalla data di pubblicazione.

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