venerdì 21 dicembre 2012

Consiglio Comunale del 21-12-2012 : Intervento del consigliere Marcello Amante

Innanzi tutto brevissime considerazioni sulla convocazione straordinaria d’urgenza del C.C.

Le motivazioni che giustificherebbero l’urgenza evidenziano, ad essere benevoli, l’approssimazione e superficialità con cui si è affrontato l’argomento oggetto della presente delibera, visto che da tempo era nota la scadenza del termine di durata della CSA così come erano note le previsioni dell’art. 24 della L.R. 24/2012, pertanto un’Amministrazione accorta avrebbe dovuto valutare per tempo la opportunità o necessità di convocazione di un c.c. nei termini ordinari, dando a tutti i consiglieri la possibilità di approfondire senza affanno l’argomento che, ricordo, riguarda la modifica statutaria di quella società mista la cui gestione ha rappresentato un punto critico delle passate amministrazioni e che questa Amministrazione aveva promesso in campagna elettorale di liquidare; modifica statutaria che riguarda, tra le altre, la proroga della durata della società di ulteriori tre anni. A maggior ragione se già in sede di delibera di giunta il dirigente LL.PP. ing. Gugliemo Stasi aveva espresso parere contrario in merito alla estensione di tre anni della durata della società sollevando altresì un problema di competenza che a suo avviso investirebbe il C.C.

Detto ciò passo al merito della delibera che, come detto, propone la proroga del contratto di servizi e che comporterebbe propedeuticamente la proroga della durata, come conseguenza dell’entrata in vigore della L.R. 24/2012.

Ebbene, l’art. 24 non impone alcuna proroga né del contratto di servizio né tantomeno della durata della società ma, bensì, impone un divieto di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti fino all’attuazione di quanto previsto dalla L.R. 24/2012.

Proprio da questo divieto derivano a mio avviso due conseguenze:

1- Che la continuazione del servizio non abbisogna di proroga perché per legge i contratti in essere si intendono prorogati;

2- Che tantomeno debba essere prorogata la durata della società.

Rammento per chiarezza che il decorso del termine di durata della società è causa di scioglimento della stessa ai sensi dell’art. 2484 c.c. con conseguente messa in liquidazione, procedura che non comporta l’immediata cessazione di tutte le attività in essere, ma bensì, previa nomina dei liquidatori e cessazione quindi di tutti gli amministratori, il compimento di tutti quegli atti finalizzati alla liquidazione della società, ivi compresi quelli necessari per portare a compimento attività già iniziate che se non portate a termine pregiudicherebbero l’integrità del patrimonio, quindi anche la continuazione della gestione del servizio rifiuti sarebbe possibile nella fase di liquidazione non costituendo, di fatto, inizio di nuove operazioni.

Tanto per dire che la scelta di prorogare la durata della società non discende da un obbligo sancito dalla legge regionale, come ci si vorrebbe far credere, ma da una chiara scelta politica di tenere in vita la società mista, e riproporla come soggetto attivo nella gestione dei rifiuti per i prossimi tre anni.

Possiamo dire quindi che da oggi, laddove venisse approvata questa delibera, nasce la CSA dell’Amministrazione Montagna, lo dico in particolare a quella sinistra che da sempre, a parole, ha combattuto la Csa, oggi, vostra è ancor piu’ la responsabilità di farla rinascere.

Scelta politica, quindi, non tecnica. Se fosse tecnica la proroga dovrebbe essere al massimo “limitata al tempo strettamente necessario affinchè trovi attuazione quanto previsto dalla recente legge regionale” quindi un anno, come evidenziato dall’ing, Stasi che, ribadisco, esprime parere contrario alla estensione dei tre anni della durata della società.
Passiamo ora alle scelte che forse sono tecniche e invece si fa credere siano politiche in quanto riguardano la riduzione dei componenti del CdA da 5 a 3 membri, con conseguente contenimento della spesa.

Intanto cerchiamo di capire di che risparmio si parla. Ogni consigliere di amministrazione costa circa 10.000 euro annui, pertanto la riduzione dei componenti porta ad una minore spesa pari a circa 20.000 euro su un totale di costo della produzione di 3.392.250 euro, vale a dire appena lo 0,6% di detto costo Evidentemente ben poca cosa rispetto alla scelta di tener in piedi una società che nasce con una ratio più che condivisibile, ovvero raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza tipici del privato e di contenimento delle tariffe tipici del pubblico, ratio però invertita dalle Amministrazioni che hanno guidato Galatina negli ultimi anni e alle quali mi sembra si allinei anche questa Amministrazione più attenta all’apparire che ai reali problemi della comunità.

Tale decisone, quindi, è tecnica perché il DL 95/2012, riguardante disposizioni urgenti (queste si urgenti) per la revisione della spesa pubblica, all’art. 4, comma 4, impone che i CdA delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni siano composti da non più di tre membri, dettando quindi un principio di indirizzo generale per tutte le società miste. Specificatamente alla Csa, fermo restando il principio, non è chiaro se debba rientrare nell’obbligatorietà della norma, invito pertanto il Segretario a esprimere un parere in merito, anche perché laddove la CSA dovesse rientrare in detta obbligatorietà i nominandi componenti pubblici dovrebbero essere dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, con obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione.
In riferimento alle altre modifiche proposte condivido sicuramente quella relativa alla parità di genere, ma quella sostanziale di modifica della durata, per quanto detto, mi induce a preannunciare il voto contrario.

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